Erba Legale in Italia: Cosa Dice Davvero la Legge
Pubblicato il August 14, 2026 — Ganja Italia
Chi cerca una risposta secca alla domanda “l’erba legale è legale in Italia?” resterà deluso. Non perché la materia sia oscura, ma perché è oggetto, in questo momento, di procedimenti pendenti davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Qualunque sito vi dica con sicurezza “sì, è tutto legale” oppure “no, è tutto vietato” vi sta raccontando una versione semplificata di una situazione che i giudici stessi non hanno ancora chiuso.
Quello che si può fare è ricostruire onestamente i passaggi. È ciò che proviamo a fare qui.
Il punto di partenza: il D.P.R. 309/1990
Il testo unico in materia di stupefacenti inserisce la cannabis e il THC nelle tabelle delle sostanze soggette a controllo. È la cornice generale entro cui tutto il resto va letto: salvo le eccezioni previste da altre norme, ciò che ricade in quelle tabelle è disciplinato dal 309/1990.
Il CBD, va detto subito, non è in tabella. Su questo la Corte di Giustizia UE si è espressa nel 2020 con la sentenza sul caso Kanavape (C-663/18), escludendo che il cannabidiolo estratto dalla pianta intera possa essere qualificato come stupefacente ai sensi della Convenzione unica del 1961.
La Legge 242/2016
La legge del 2 dicembre 2016 n. 242 nasce con una finalità dichiaratamente agricola: sostenere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. Consente di coltivare, senza necessità di autorizzazione, le varietà iscritte nel catalogo comune europeo delle specie di piante agricole, e fissa il riferimento di THC allo 0,2%, prevedendo che il coltivatore non risponda quando il valore risulti compreso tra 0,2% e 0,6%.
Il punto critico è un altro. La legge elenca le finalità e i prodotti ammessi — alimenti, cosmetici, materiali, semilavorati, florovivaismo, bioingegneria — e fra questi non compaiono espressamente le infiorescenze. Da quella omissione nasce quasi tutto il contenzioso successivo.
Le Sezioni Unite del 2019
La questione è arrivata alle Sezioni Unite della Cassazione, che con la sentenza n. 30475/2019 hanno affermato un principio poi diventato centrale: la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L. — foglie, infiorescenze, olio, resina — non rientra nell’ambito applicativo della Legge 242/2016 e ricade quindi nel D.P.R. 309/1990, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
Quell’ultima clausola è decisiva ed è la ragione per cui il settore ha continuato a operare: la rilevanza penale non discende dalla natura botanica del prodotto, ma da un accertamento concreto sulla sua idoneità a produrre effetti psicotropi.
L’articolo 18 del decreto sicurezza
Nel 2025 il quadro cambia. L’articolo 18 del D.L. 48/2025, convertito nella Legge 80/2025, introduce un divieto ampio che investe l’intera filiera delle infiorescenze di canapa e dei loro derivati — importazione, lavorazione, detenzione, distribuzione, commercio, trasporto, spedizione, consegna, vendita al pubblico — con eccezione della lavorazione destinata alla produzione di sementi.
È una norma di portata molto più estesa rispetto all’assetto precedente, perché prescinde dall’accertamento sull’efficacia drogante e opera sulla base della sola provenienza botanica del prodotto.
I tre fronti aperti
L’articolo 18 non è stato sospeso, ma è contestato contemporaneamente su tre piani.
- Corte costituzionale — il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 26 giugno 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, richiamando fra l’altro l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza per la decretazione d’urgenza (art. 77 Cost.) e il principio di offensività.
- Corte di Giustizia UE — il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza 11 novembre 2025 n. 8813, ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di Giustizia questioni pregiudiziali sulla compatibilità della disciplina italiana con la libera circolazione delle merci e con la politica agricola comune.
- Corte di Cassazione — la sezione III penale, con sentenza n. 11058 del 24 marzo 2026, ha ribadito che la presenza del fiore non costituisce di per sé prova di reato e che occorre verificare in concreto l’efficacia drogante, nel solco delle Sezioni Unite del 2019.
Che cosa significa, in pratica
Significa che il settore opera in una condizione di incertezza reale, non retorica. Da un lato esiste una norma di divieto formalmente in vigore; dall’altro la giurisprudenza di legittimità continua a richiedere l’accertamento concreto, e i giudici di merito hanno in più occasioni disposto dissequestri quando le analisi hanno escluso l’efficacia drogante. Gli esiti variano da procura a procura.
Le due pronunce attese — quella della Consulta e quella della Corte di Giustizia — sono destinate a ridefinire il quadro. Fino ad allora nessuno può onestamente affermare che la questione sia chiusa, in un senso o nell’altro.
Un’avvertenza che vale più dell’articolo
Questo testo ha finalità esclusivamente informative e ricostruisce, sulla base di fonti pubbliche, lo stato di un dibattito giuridico in corso alla data di pubblicazione. Non costituisce consulenza legale, non contiene indicazioni sull’uso dei prodotti e non afferma la liceità di alcuna condotta specifica.
I riferimenti normativi e giurisprudenziali citati vanno verificati alle fonti ufficiali, perché il quadro è in evoluzione e può essere mutato dopo la pubblicazione. Chiunque debba assumere decisioni — commerciali, imprenditoriali o personali — su questa materia deve rivolgersi a un avvocato.
Per la parte chimica e non giuridica della questione può essere utile la nostra spiegazione della differenza tra CBD e THC.